STATUTO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione politico culturale denominata: «Tulisiom»

Articolo 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Telese Terme in Via Roma n°103

Articolo 3 – SCOPO

L’Associazione intende promuovere la partecipazione dei Cittadini alla vita politica, culturale e sociale al fine di attuare iniziative e proposte utili a favorire in maniera coerente e sostenibile la crescita ed il benessere della Comunità.

La struttura fondante dell’Associazione è riconosciuta nei valori della Democrazia, nei principi della Carta Costituzionale, nella cultura dei Diritti e delle Libertà fondamentali.

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone:

· di partecipare alla vita pubblica locale e territoriale promuovendo incontri, convegni, dibattiti e quanto altro possa dare pieno spazio, attraverso gli strumenti del confronto democratico, alla più ampia pluralità di pensieri ed al perseguimento degli scopi che l’Associazione si prefigge;

· di informare e di sensibilizzare l’opinione cittadina su tematiche di interesse pubblico;

· di promuovere momenti di informazione, formazione, conoscenza e confronto finalizzati all’educazione ed allo sviluppo del senso civico;

· di attivare iniziative a sostegno di politiche consapevoli ed efficaci nella gestione e valorizzazione delle risorse dell’ambiente urbano;

· di elaborare e divulgare proposte e progetti indirizzati alla sostenibilità ambientale ed al miglioramento della qualità della vita;

· promuovere iniziative che favoriscano l’equità tra i cittadini ed il rispetto dei diritti universali;

· di collaborare, con le altre associazioni, enti ed organizzazioni operanti sul territorio nazionale ed estero, su iniziative riferibili agli scopi associativi;

· di promuovere viaggi e visite;

· di svolgere attività editoriale e di informazione su periodici, siti web, bollettini e pubblicazioni;

Articolo 4 – ASSOCIATI

Sono associati, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, le persone fisiche che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, le associazioni o gli enti, che ne condividono gli scopi. La domanda di ammissione di un nuovo Socio deve essere presentata in forma scritta ed avviene su domanda dell’interessato controfirmata da un Associato. Spetta al Consiglio dei Soci Fondatori deliberare sulle domande di ammissione. La votazione avverrà a scrutinio segreto e sarà favorevole con una maggioranza non inferiore a due terzi.

I Soci si dividono in:

SOCI FONDATORI: coloro, persone o enti, che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; per esercitare i diritti sociali, devono versare all’Associazione la quota stabilita per i soci ordinari.

SOCI ORDINARI: persone o enti che sono ammessi a far parte dell’Associazione in un momento successivo alla costituzione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale; i Soci ordinari hanno il diritto di partecipare all’Assemblea, di esprimere liberamente il proprio voto e di essere eletti alle cariche sociali.

SOCI SOSTENITORI: sono coloro che pur non intendendo esercitare i diritti sociali o concorrere alle cariche sociali, condividono e sostengono gli scopi ed i principi dell’Associazione e contribuiscono alle sue attività ed iniziative con apporti economici.

SOCI ONORARI: sono persone che, per la loro personalità in campo culturale, sociale o politico o con la propria professione sostengono l’attività della Associazione contribuendone alla sua valorizzazione; questa tipologia di soci è esonerata dal versamento della quota associativa.

Gli associati sono tenuti a versare al Tesoriere la quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. Sono, inoltre, tenuti a versare ogni contributo deliberato legittimamente dagli Organi dell’Associazione. Gli Associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, se non per causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Articolo 5 – CESSAZIONE DEL SINGOLO ASSOCIATO

Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso o decadenza. Il recesso dell’Associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto a partire dal momento in cui viene accettata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo per coloro:
– che non ottemperano alle disposizioni dello Statuto, del regolamento ed alle deliberazioni dagli organi sociali;
– attuano comportamenti lesivi nei confronti degli altri associati e contrari ai principi dell’Associazione ed alle norme della convivenza civile.

– non eseguono anche in parte il versamento delle quote sociali entro un mese dalla scadenza ed ogni altro versamento deliberato dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;

Tale provvedimento dovrà essere comunicato in forma scritta all’Associato dichiarato decaduto. L’Associato che cessa di far parte dell’Associazione non può reclamare diritti di nessun tipo sul patrimonio sociale.

Articolo 6 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Consiglio dei Soci Fondatori

e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 7 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria tutti i soci in regola. Possono partecipare come osservatori alle sole Assemblee Ordinarie anche i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari. Questi ultimi non sono annoverati nel conteggio dei presenti. Solo i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno quattro volte all’anno.

L’Assemblea Ordinaria delibera in merito:

alle proposte di orientamento generale, culturale e amministrativo dell’Associazione;

all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo

alla nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti

all’approvazione dell’entità della quota associativa

ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre.

Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L’Assemblea Straordinaria è convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno 1/2 degli Associati. Essa delibera in merito:

alle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto

allo scioglimento o alle eventuali proroghe della durata dell’Associazione allo scioglimento del Consiglio Direttivo

Per le delibere dell’Assemblea Straordinaria sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Il voto avviene per alzata di mano in modo palese.
La votazione può avvenire a scrutinio segreto su richiesta di qualsiasi socio. La richiesta sarà approvata, per alzata di mano, dalla maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. Tutti i soci, anche se assenti, contrari e/o astenuti, dovranno attenersi alle deliberazioni adottate in conformità alle regole Statutarie.

Articolo 8 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite fax, e-mail o sms con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax, e-mail o sms, inoltrato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

L’Assemblea Straordinaria, quando non è convocata dal Consiglio Direttivo, deve prevedere una richiesta con le proposte effettuate per iscritto e sottoscritte da almeno la 1/2 degli aventi diritto al voto. Le stesse devono pervenire al Consiglio venti giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea Straordinaria ha potere di deliberare in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei soci in regola.

In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, l’Assemblea è tenuta a provvedere all’insediamento, nella medesima sede, del nuovo Consiglio Direttivo rispettando le regole di nomina e di voto previste nel presente Statuto.

Articolo 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nella fase costituente dell’Associazione il Consiglio Direttivo sarà composto dai Soci Fondatori che individueranno al loro interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio così costituito resterà in carica due anni.

Alla scadenza, l’Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea previa presentazione dei candidati alla carica di Consigliere. Sarà’ composto da nove membri, di cui 6 (sei) scelti tra gli Associati e 3 (tre) tra i Soci Fondatori, che dureranno in carica un anno e comunque sino alla loro sostituzione. Possono presentare la propria candidatura a Consigliere tutti i Soci Fondatori oppure i Soci Ordinari con un’anzianità di tesseramento di non meno dodici mesi consecutivi. La candidatura deve avvenire in forma scritta e consegnata al Presidente prima dell’inizio delle votazioni (in fase di primo insediamento le candidature avvengono a voce e sono verbalizzate durante la seduta di votazione).

La votazione avviene in modo segreto. I candidati che ricevono il maggior numero di preferenze diventano Consiglieri e costituiscono il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo insediatosi nomina:

  • il Presidente (interno al Consiglio Direttivo)
  • il Vice-Presidente (interno al Consiglio Direttivo)
  • un Tesoriere (esterno al Consiglio Direttivo responsabile della gestione del fondo ed incaricato di presentare all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi per l’approvazione)

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un anno e i Consiglieri possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, di un Consigliere, si provvede alla nomina a Consigliere del primo non eletto rispetto alle preferenze ottenute in fase di votazione. In caso di rinuncia, in forma scritta, della persona designata si procede ad una nuova nomina, utilizzando lo stesso criterio, fino a prendere in considerazione tutti i candidati alle ultime votazioni. In caso di parità di preferenze tra due candidati viene nominato il più anziano di età. Qualora non vi fossero ulteriori subentranti il Consiglio resta comunque in carica per le sue funzioni fino ad un numero di cinque membri. Nella fase costituente della Associazione, fino alla data della prima Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori.

Articolo 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. E’ compito del Consiglio Direttivo fissare gli indirizzi per l’attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l’esecuzione stessa; Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

È vietato al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulla ammissione dei soci o sulla loro decadenza. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione che dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.

Il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea per l’approvazione il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Il bilancio consuntivo può essere visionato dagli Associati durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Di norma il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta al mese. La convocazione dovrà avvenire con un preavviso di cinque giorni solari, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite fax, e-mail o sms con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax, e-mail o sms inoltrato almeno ventiquattro ore prima di quella prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo delibera con presenza minima della metà dei suoi costituenti più uno, a maggioranza semplice per alzata di mano; in caso di parità della votazione prevale il voto del Presidente. I verbali vengono redatti dal Segretario o, in caso di assenza, da un sostituto nominato seduta stante tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Stabilisce, d’intesa con il Consiglio Direttivo, l’ordine del giorno delle riunioni. Adotta i provvedimenti che, per la loro urgenza, non consentano la convocazione del Consiglio.
E’ moderatore dell’Assemblea degli Associati e regola i modi, i tempi e l’ordine degli interventi. In caso d’impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente o altrimenti dal consigliere più anziano d’età.
In caso di dimissioni o impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Presidente viene sostituito pro-tempore dal Vice-Presidente e il Consiglio Direttivo, nella stessa seduta, provvede ad una nuova nomina tra i Componenti del Direttivo. Nell’eventualità di dimissioni del Presidente dal Consiglio Direttivo, si provvederà all’elezione di un nuovo Consigliere nelle modalità riportate nell’articolo 9.

Articolo 12 – IL CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

Il Consiglio dei Soci Fondatori è formato da tutti i Soci Fondatori e dal Consiglio Direttivo;
è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo. Oltre che per deliberare sulle nuove ammissioni, può essere convocato dal Consiglio Direttivo per avvalersi del consiglio dei Soci Fondatori o per richiesta della maggioranza dei Soci Fondatori, esclusivamente come organo consultivo di indirizzo per specifiche esigenze, problematiche e valutazioni inerenti la vita Associativa. In questi casi, il Consiglio dei Soci Fondatori delibera con la presenza della metà più uno dei suoi costituenti, a maggioranza semplice per alzata di mano; in caso di parità della votazione prevale il voto del Presidente. Il Consiglio dei Soci Fondatori non può annullare o modificare quanto deliberato dagli altri Organi dell’Associazione.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri e provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci tra coloro che ne hanno i requisiti e durano in carica 3 anni con la possibilità di essere riconfermati. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

ART. 14 – ESERCIZIO E BILANCIO

L’esercizio economico-finanziario dell’Associazione inizia e termina con l’anno solare.
Il Consiglio direttivo, sottopone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, che deve approvarlo entro il mese di Marzo, il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere e controfirmato dai Revisori dei Conti ed entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo. Entrambi i documenti devono poter essere consultati, almeno 15 giorni prima, da tutti i Soci Ordinari e Fondatori.

Articolo 15 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell’Associazione è formato in prevalenza dalle quote sociali che saranno versate dai Soci entro il 31 gennaio di ogni anno e dai versamenti aggiuntivi regolarmente deliberati dagli Organi dell’Associazione.

Possono, comunque, contribuire al patrimonio sociale anche lasciti, elargizioni, donazioni, eventuali contributi, sponsorizzazioni, pubblicità e donazioni provenienti sia da enti pubblici sia da privati, proventi derivanti da ogni eventuale attività svolta dall’Associazione ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi in materia.

Eventuali avanzi di gestione non possono, in ogni caso, essere ripartiti tra gli associati ma devono essere reinvestiti in favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

Articolo 16 – SCIOGLIMENTO

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all’art. 27 C.C.

In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.